VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALCOLICI – OBBLIGO DI DENUNCIA FISCALE - NOTA DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

Con una nota del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli esercizi di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici e alla reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale.

Il decreto legge crescita ha ripristinato l’originario campo di applicazione dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 504/95, reintroducendo l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, obbligo che era stato soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 in un'ottica di semplificazione.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che le attività avviate dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, nel periodo in cui l’obbligo di denuncia non sussisteva, procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita o somministrazione per quanto attiene alla disciplina dell’accisa; ciò in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici. Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it - Dogane - In un click – Accise – Modulistica) è reperibile un modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie (in allegato).

Per le attività avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia all’Agenzia delle dogane. Ne consegue che, qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia all’Agenzia, sempreché la comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

L’Agenzia delle dogane, confermando la nostra interpretazione, ha precisato che gli operatori in possesso della licenza fiscale ai sensi del decreto legislativo n. 504/1995 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.

ALLEGATI:

- allegato circ-allegato dogane_accise

- allegato circ-istanza vendita alcolici-licenza

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