AIRBNB e locazione brevi_sentenza TAR Lazio

L’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto l’obbligo per i portali e gli intermediari, che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, di operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento, da versare poi al Fisco.


La normativa ha previsto inoltre l’obbligo per il soggetto che gestisce il portale telematico di raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle entrate tutti i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi tramite il portale. In attuazione del disposto legislativo, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha adottato il provvedimento n. 132395/2017.
Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 2207 del 18 febbraio 2019, ha respinto il ricorso di Airbnb contro tale provvedimento, accogliendo le istanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e della Federalberghi, che è intervenuta nel giudizio a sostegno della legittimità della norma.
Secondo il Tar, tutte le censure di Airbnb vanno respinte. La normativa contestata non falsa infatti la concorrenza in quanto impone in realtà identici obblighi sia a carico dei soggetti intermediari che hanno residenza in Italia sia a carico di quelli non residenti né stabiliti in Italia, qualora essi incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Sotto il profilo della imposizione degli obblighi informativi e degli obblighi di ritenuta e versamento, dunque, il Tar non ravvisa alcuna illegittimità.
Anche le censure relative alla presunta violazione della normativa sulla protezione dei dati personali sono state respinte dal Tar, che ritiene che i dati richiesti non siano in contrasto con il principio di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza previsto dalla normativa. Non è inoltre richiesto il consenso dell’interessato trattandosi di un adempimento necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge. Irrilevante, in questo quadro, la circostanza che Airbnb risieda in Irlanda, in quanto, in relazione ad operazioni commerciali effettuate in Italia, è applicabile la legge italiana.
La sentenza potrà essere appellata da Airbnb innanzi al Consiglio di Stato, davanti al quale potrà essere riproposta l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

ALLEGATO:

allegato circ-tar airbnb

CONTATTI

contactus

scadenze e appuntamenti

  • 1
  • Scadenza pagamento Nuovo IMAIE 31/10/2023

    Entro il 31 ottobre 2023 dovrà essere effettuato il pagamento dei compensi per l’anno 2022 di spettanza di Nuovo Imaie

    Leggi tutto

PIATTAFORMA E-LEARNING

BANNER PIATTAFORMA E LEARNING