VALUTAZIONE DEI RISCHI E NULLITÀ DEL CONTRATTO A TERMINE – CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 23 AGOSTO 2019, N. 21683

La Corte di cassazione ha recentemente confermato il proprio orientamento in materia di valutazione dei rischi e nullità del contratto a termine.

In particolare, con l’ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019 la suprema Corte ha ribadito che in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 368 del 2001 (oggi abrogato ma le cui previsioni sono riproposte dall’articolo 20, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 81 del 2015) che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a tempo determinato, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

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